MercatoContadino Vs ASL
Per le contestazioni sono stati dati, come riferimenti legislativi
1) l’art. 6 del Regolamento CE 852/04 (con le modalità previste dal comune di Pisa....)
2) la messa a norma delle attività ai sensi dell'allegato del suddetto Regolamento e dell'Ordinanza Ministeriale 02.04.00
A tale verbale ci opponiamo in toto con le seguenti argomentazioni: Per quanto concerne il primo punto: L’art. 6 del reg. 852 riguarda esclusivamente gli
Ma per porre poi una pietra tombale definitiva su questo punto, si invita ad prendere in considerazione, al capo I del suddetto DPGR, l’art. 3, che, se fosse sfuggito, prevede in maniera ben chiara, in conformità al regolamento europeo che
Per quanto concerne il secondo punto, innanzitutto è evidente conseguenza che neanche l'allegato relativo al predetto regolamento riguarda il nostro caso. Inoltre, in considerazione che la citata O.M. 02 04 00 non esiste, ma che si può però supporre ci si intendesse riferire all'O.M. del 2 marzo 2000, essa effettivamente prevedrebbe:
I) all'Art. 2. (Caratteristiche generali delle aree pubbliche), comma1: le aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) (
(E su questo non vi sarebbe nulla da eccepire; a tale riguardo, piazza della Berlina è sicuramente una sede più che adeguata, se non addirittura invidiabile, per lo svolgimento di un mercato con le modeste esigenze del nostro).
II) l'Art. 2., ai vari comma, richiede: delimitazioni o recinzioni, idonee fognature, pavimentazione adeguata, allaccio individuale all'acqua potabile, agli scarichi, all'energia elettrica individuale, contenitori per r.s.u., servizi igienici per operatori ed acquirenti; il tutto dettagliatamente specificato (rubinetterie, saponi, ...); il comune od il soggetto gestore del mercato in sede propria, è tenuto ad assicurare la funzionalità delle aree come prescritta, ecc. ecc.
Peccato che tutto quanto richiesto sia strettamente inerente, secondo il comma 2. di detto articolo, alle aree pubbliche destinate ai mercati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), cioè
L'O.M. in questione prevede poi, all'Art. 3., comma 2, anche particolari obblighi: nel caso di vendita di prodotti alimentari deperibili, idoneo impianto frigorifero per la conservazione e la esposizione dei prodotti; lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale, con adeguati corredi...; protezione degli alimenti con apposite schermature (segue dettagliata descrizione); ecc., ecc.
Il suddetto Art. 3. è sottotitolato:
Ma, in realtà, è perfettamente inutile proseguire ulteriormente nella contestazione di tante assurde pretese, quando l'O.M. richiamata ha totalmente perso ogni valenza, avendo il legislatore comunitario, all’interno del
Passiamo quindi oltre.
In merito alla richiesta di documentazione relativa alle procedure di autocontrollo che si esigerebbero, il solito regolamento 852 è anche qui abbondantemente esplicito, ed in più parti; ci limitiamo a riportare il
E' poi da ritenersi al di fuori non solo di una corretta prassi istituzionale, ma anche di un rapporto di confronto e reciproca collaborazione per gli scopi cui è preposta l'autorità di vigilanza e controllo, che le ingiunzioni – legittime od opinabili che siano – che essa ritiene di prescrivere NON VENGANO TRASMESSE AD ALCUNO DEI DIRETTI INTERESSATI, ma si individui un terzo, estraneo alle attività contestate, semplice firmatario di una richiesta d'uso di spazio pubblico e lo si promuova sul campo
Per quanto concerne infine la richiesta di DIA per l’attività del Mercato, essa è specificatamente rivolta, dal DPGR applicativo dell’852, agli
Non può poi passare inosservato il sistematico quanto inconsueto uso del condizionale, ad evidenziare l’impostazione interlocutoria e prudenziale dell’approccio ad una problematica così delicata e complessa – oggi come non mai – con cui il legislatore ha inteso informare l’intero ed impegnativo impianto di una riforma fondamentale (il cibo e la salute), con gli occhi rivolti ad una comunità vasta ed in progressiva espansione, tendente ad uniformare comportamenti quanto più possibile condivisi e però, contemporaneamente, a salvaguardare l’eterogeneità storica e culturale delle popolazioni europee.
Si ritiene che a quello stesso spirito debbano conformarsi le istituzioni nazionali e gli organi preposti alla vigilanza ed al controllo.
Per chiudere, ricordando che a tutt'oggi, oltre alla pluridecennale professionalità dei singoli contadini ed alle annualità pregresse che hanno mensilmente dato vita al Mercato Contadino Pisano (a causa del quale si può anche supporre che la salute di qualche consumatore abbia potuto risentirne per ... indigestione), invitiamo alla rilettura del (per noi) impegnativo
Tanto ci era dovuto per legittima difesa – si sta parlando del nostro diritto alla sopravvivenza materiale con il nostro lavoro quotidiano! – di fronte alla non indifferente lista di prevaricazioni gratuite elencate nel verbale in oggetto dalla disinvoltura del burocrate che a fine mese ha lo stipendio garantito dalla nostra fatica.
I CONTADINI DEL MERCATO CONTADINO 22 marzo 2007
