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MercatoContadino Vs ASL

In data 24 febbraio 2007 si è verificata un’ispezione, da parte di alcuni funzionari della locale ASL, presso il Mercato che si svolge, da ormai quattro anni, ogni mese in piazza della Berlina, a Pisa... In tale occasione è stato elevato un unico e generico verbale onnicomprensivo, in cui, per un verso, si censurano talune modalità di vendita, ritenute unilateralmente e senza significativa prova alcuna a salvaguardare la salute pubblica e, per un altro, si impartiscono prescrizioni talmente fuori dalla realtà (quando non addirittura risibili, come la richiesta di una cappa aspirante(!) da dislocarsi in mezzo alla piazza!) da non poter significare altro che una precisa volontà di boicottaggio nei confronti di un’iniziativa autonoma e lodevole, condotta da persone che hanno dedicato alla terra la propria vita, che hanno rifiutato l’utilizzo di sostanze tossiche (su cui, con troppa disinvoltura, le stesse autorità sanitarie facilmente sorvolano, posto il macroscopico giro di interessi dell’industria agrofarmaceutica inquinatrice) e che vanno ricostruendo, piuttosto, il rapporto perduto di conoscenza diretta e fiducia fra consumatore, cibo e produttore (leggi: filiera corta, trasparenza, tracciabilità, responsabilità personale, riduzione dei trasporti, genuinità, tradizione, tipicità e tante altre belle parole attualmente molto in voga in politica; parole, appunto).

Per le contestazioni sono stati dati, come riferimenti legislativi
1) l’art. 6 del Regolamento CE 852/04 (con le modalità previste dal comune di Pisa....)
2) la messa a norma delle attività ai sensi dell'allegato del suddetto Regolamento e dell'Ordinanza Ministeriale 02.04.00

A tale verbale ci opponiamo in toto con le seguenti argomentazioni: Per quanto concerne il primo punto: L’art. 6 del reg. 852 riguarda esclusivamente gli (cfr. Zingarelli, Devoto-Oli o anche, più semplicemente, Mike Bongiorno); si prega di limitarsi a quanto di effettiva competenza per il raggiungimento del fine comune (reg. 178/02) senza traslazioni indebite; la Regione Toscana stessa, nel relativo DPGR applicativo del 1 agosto 2006, n. 40/R, nel definirlo ne richiede poi specifica attraverso sopralluogo, denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, numero attribuito e quant’altro, dati ovviamente privi di senso alcuno per un mercato siffatto.
Ma per porre poi una pietra tombale definitiva su questo punto, si invita ad prendere in considerazione, al capo I del suddetto DPGR, l’art. 3, che, se fosse sfuggito, prevede in maniera ben chiara, in conformità al regolamento europeo che (art. 1, punto 2, comma c) – attività perequata agli esercizi di commercio al dettaglio, parimenti contemplati nel medesimo comma –, quali siano le attività ESCLUSE da qualsivoglia prescrizione al riguardo; guardacaso, fra esse, viene confermata, .

Per quanto concerne il secondo punto, innanzitutto è evidente conseguenza che neanche l'allegato relativo al predetto regolamento riguarda il nostro caso. Inoltre, in considerazione che la citata O.M. 02 04 00 non esiste, ma che si può però supporre ci si intendesse riferire all'O.M. del 2 marzo 2000, essa effettivamente prevedrebbe:
I) all'Art. 2. (Caratteristiche generali delle aree pubbliche), comma1: le aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) () e i posteggi che siano isolati o in numero tale da non far raggiungere nel loro insieme la qualifica di mercato secondo la legislazione regionale e la pianificazione comunale, dove si effettua il commercio dei prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni igieniche.
(E su questo non vi sarebbe nulla da eccepire; a tale riguardo, piazza della Berlina è sicuramente una sede più che adeguata, se non addirittura invidiabile, per lo svolgimento di un mercato con le modeste esigenze del nostro).
II) l'Art. 2., ai vari comma, richiede: delimitazioni o recinzioni, idonee fognature, pavimentazione adeguata, allaccio individuale all'acqua potabile, agli scarichi, all'energia elettrica individuale, contenitori per r.s.u., servizi igienici per operatori ed acquirenti; il tutto dettagliatamente specificato (rubinetterie, saponi, ...); il comune od il soggetto gestore del mercato in sede propria, è tenuto ad assicurare la funzionalità delle aree come prescritta, ecc. ecc.
Peccato che tutto quanto richiesto sia strettamente inerente, secondo il comma 2. di detto articolo, alle aree pubbliche destinate ai mercati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), cioè con l'ulteriore precisazione, se non bastasse:
L'O.M. in questione prevede poi, all'Art. 3., comma 2, anche particolari obblighi: nel caso di vendita di prodotti alimentari deperibili, idoneo impianto frigorifero per la conservazione e la esposizione dei prodotti; lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale, con adeguati corredi...; protezione degli alimenti con apposite schermature (segue dettagliata descrizione); ecc., ecc.
Il suddetto Art. 3. è sottotitolato: . Per chi non ne ricordasse il significato, il concetto di è riportato all'art. 1, comma 2, lettera d). Il che ci mette apertamente fuori causa.

Ma, in realtà, è perfettamente inutile proseguire ulteriormente nella contestazione di tante assurde pretese, quando l'O.M. richiamata ha totalmente perso ogni valenza, avendo il legislatore comunitario, all’interno del , ABROGATO tutti i presupposti su cui la medesima era fondata!

Passiamo quindi oltre.


In merito alla richiesta di documentazione relativa alle procedure di autocontrollo che si esigerebbero, il solito regolamento 852 è anche qui abbondantemente esplicito, ed in più parti; ci limitiamo a riportare il , per cui il ed il : ; ricordando, ad ogni buon conto, che le attività di vendita diretta fra produttore e consumatore svolte presso il Mercato Contadino, per propria caratteristica sono comunque ESONERATE perfino dalle prescrizioni di tale regolamento, che sottolinea in particolare l'esigenza di applicativa per rispetto delle modalità della tradizione, certamente antecedenti ogni legge scritta e per .

E' poi da ritenersi al di fuori non solo di una corretta prassi istituzionale, ma anche di un rapporto di confronto e reciproca collaborazione per gli scopi cui è preposta l'autorità di vigilanza e controllo, che le ingiunzioni – legittime od opinabili che siano – che essa ritiene di prescrivere NON VENGANO TRASMESSE AD ALCUNO DEI DIRETTI INTERESSATI, ma si individui un terzo, estraneo alle attività contestate, semplice firmatario di una richiesta d'uso di spazio pubblico e lo si promuova sul campo , nonché correo (!) di eventuali infrazioni.

Per quanto concerne infine la richiesta di DIA per l’attività del Mercato, essa è specificatamente rivolta, dal DPGR applicativo dell’852, agli , con cui, come già esaurientemente spiegato in apertura, il nostro Mercato mensile sulla piazza non ha proprio nulla a che vedere.

Non può poi passare inosservato il sistematico quanto inconsueto uso del condizionale, ad evidenziare l’impostazione interlocutoria e prudenziale dell’approccio ad una problematica così delicata e complessa – oggi come non mai – con cui il legislatore ha inteso informare l’intero ed impegnativo impianto di una riforma fondamentale (il cibo e la salute), con gli occhi rivolti ad una comunità vasta ed in progressiva espansione, tendente ad uniformare comportamenti quanto più possibile condivisi e però, contemporaneamente, a salvaguardare l’eterogeneità storica e culturale delle popolazioni europee.
Si ritiene che a quello stesso spirito debbano conformarsi le istituzioni nazionali e gli organi preposti alla vigilanza ed al controllo.

Per chiudere, ricordando che a tutt'oggi, oltre alla pluridecennale professionalità dei singoli contadini ed alle annualità pregresse che hanno mensilmente dato vita al Mercato Contadino Pisano (a causa del quale si può anche supporre che la salute di qualche consumatore abbia potuto risentirne per ... indigestione), invitiamo alla rilettura del (per noi) impegnativo del reg. 178/02, qui di seguito trascritto:

Tanto ci era dovuto per legittima difesa – si sta parlando del nostro diritto alla sopravvivenza materiale con il nostro lavoro quotidiano! – di fronte alla non indifferente lista di prevaricazioni gratuite elencate nel verbale in oggetto dalla disinvoltura del burocrate che a fine mese ha lo stipendio garantito dalla nostra fatica.

I CONTADINI DEL MERCATO CONTADINO 22 marzo 2007
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